Compravendite: a ognuno il proprio tributo
Pubblicato il 25 agosto 2011
Con sentenza n.
17576 del 23 agosto 2011, la seconda sezione civile della Cassazione interviene in tema di oneri tributari nella compravendita di immobili, spiegando che nelle compravendite ciascuna parte deve un onere fiscale stabilito per legge.
L'imposta di registro è dovuta dall'acquirente e la vecchia Invim dal venditore.
Pertanto, qualunque tipo di accordo davanti al notaio con cui il venditore e l'acquirente stabiliscono il trasferimento dell’onere tributario a quest'ultimo, è da ritenersi nullo ed elusivo dell’obbligo tributario.
Nel caso di specie, la parte acquirente aveva voluto il frazionamento dell’immobile oggetto di compravendita con l’accordo di accollarsi le maggiori imposte derivanti dal frazionamento. Ma la Corte chiarisce che: l’accordo tra le parti in base al quale si trasferisce il maggior onere fiscale su chi ha chiesto il frazionamento dell'immobile senza che tale frazionamento rifletta sul prezzo è nullo, perché “volto a eludere la tassativa disposizione di legge”.