Compravendita immobili, nuove regole dal 2014

Pubblicato il 27 dicembre 2013 L’anno nuovo porta la riforma della tassazione dei trasferimenti immobiliari a titolo oneroso, ex articolo 10 del Dlgs 23/2011, come modificato dall'articolo 26 del Dl 104/2013. In merito alle agevolazioni per l'acquisto della prima casa, dal 1° gennaio 2014 si ha una vera rivoluzione, con il 2% di imposta di registro, 100 euro fissi per le imposte ipotecaria e catastale, l’ esenzione da imposta di bollo e da altri tributi minori e, infine, i notevoli cambiamenti di requisiti per il beneficio.

Tra le novità, mentre finora perdeva l’agevolazione l'abitazione con caratteristiche di lusso, descritte nel Dm del 2 agosto 1969, a prescindere dalla categoria catastale, con il 2014 saranno fuori, invece, le abitazioni classificate in Catasto nelle categorie A1 (signorili), A8 (ville) e A9 (castelli e palazzi di eminente pregio storico-artistico). La riforma in argomento, però, riserva incertezze in merito ai soggetti interessati, soggetti Iva o meno. Si attendono chiarimenti dalle Entrate.

Sulla questione Iva e quella dell’apparente accantonamento del Dm del 2 agosto 1969, si ricorda l’intervento del Consiglio nazionale del Notariato, con nota del 13 dicembre 2013.

Il documento è stato oggetto dell’articolo “Notariato sulle novità in materia di tassazione dei trasferimenti immobiliari”, pubblicato in Edicola il 14 dicembre 2013, che riassume: “a partire dal nuovo anno le caratteristiche di lusso delle case saranno prese in diversa considerazione a seconda che l'agevolazione prima casa riguardi un contratto soggetto a Iva o a imposta di registro. Nel caso di soggezione ad Iva, l'agevolazione verrà meno in presenza delle caratteristiche di lusso di cui al Decreto ministeriale 2 agosto 1969, mentre nel caso di contratto di trasferimento soggetto ad imposta di registro occorrerà fare riferimento alle sole ragioni catastali e non più ai requisiti di cui al Dm citato”.
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