Compravendita con “Ace”

Pubblicato il 01 luglio 2009
A partire da oggi, chi vende un immobile dovrà dotare quest'ultimo dell'attestato di qualificazione energetica “Ace”. Onere, questo, facilmente derogabile attraverso una clausola contrattuale ad hoc, salvo che nelle Regioni che hanno già emanato proprie disposizioni in materia. La Lombardia, la Liguria e l'Emilia Romagna, infatti, hanno previsto un'apposita normativa comprensiva di norme attuative: qui il documento viene definito “certificazione energetica” e deve seguire le prescrizioni regionali in base alle quali sono previste alte sanzioni per il venditore che non alleghi al rogito di compravendita l'attestato di specie. Secondo uno studio del Consiglio nazionale del notariato, il 334/2009, spetterebbe alla competenza dello Stato decretare che la certificazione/qualificazione sia allegata al rogito. La disciplina regionale va comunque applicata fino a che non venga dichiarata incostituzionale: in definitiva, i notai, nelle regioni in cui l'attestato risulti obbligatorio, dovrebbero pretendere l'effettiva allegazione dello stesso.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL edilizia Pmi Confapi - Verbale di accordo del 15/4/2025

18/04/2025

Edilizia Pmi Confapi, nuovi minimi e altre novità

18/04/2025

CCNL Legno arredamento pmi Confapi - Verbale di accordo del 14/4/2025

18/04/2025

Legno arredamento pmi Confapi. Minimi retributivi

18/04/2025

Comunicazione e denuncia di Infortunio: dal 16 maggio applicativi aggiornati

18/04/2025

Fermo pesca 2024: indennità giornaliera fino a 30 euro

18/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy