Compratore e venditore, responsabilità solidale con l’Amministrazione finanziaria

Pubblicato il 20 luglio 2010 La Cassazione, con sentenza 16743 del 16 luglio 2010, ha chiarito che il Fisco può avanzare la pretesa della maggiore imposta di registro indifferentemente a tutte e due le parti, venditore e acquirente. Pertanto, è legittimo l'accertamento della maggiore imposta di registro notificato al venditore dell'immobile.

La sentenza muove dal principio di diritto che stabilisce che il venditore e l'acquirente sono tenuti in solido nei confronti dell’Amministrazione finanziaria al pagamento dell'imposta di registro “come espressamente prevede l'art. 55 del dpr. 26 ottobre 1972 n. 634, fermo restando, ovviamente, l'obbligo del compratore di rivalere il venditore a norma dell'art. 1475 codice civile (“Le spese del contratto di vendita e le altre accessorie ... sono a carico del compratore, se non è stato pattuito diversamente ...) ove l'amministrazione finanziaria abbia ottenuto quest'ultimo pagamento”.

Infine, i Supremi giudici chiariscono che solo nel caso in cui la pretesa tributaria riguardi l’imposta liquidata in conseguenza di istanza di condono presentata dall'acquirente, il Fisco non può richiederne il pagamento anche al venditore: l’imposta grava fisicamente su chi propone il condono perché imputabile soltanto a una delle parti contraenti.
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