Il ministero della Giustizia non ha impugnato la sentenza del TAR del Lazio n. 12457 del 4 novembre 2015, che aveva accolto il ricorso presentato dal Cndcec contro lo stesso Ministero e contro MiSE e Mef. Il termine ultimo per l’impugnazione della sentenza del TAR, infatti, è scaduto il 4 maggio 2016.
Questa non impugnazione legittima l’iscrizione agli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento a tutti gli iscritti facenti parte della sezione A dell’albo dei commercialisti, senza esclusione alcuna.
Il Cndcec aveva impugnato il decreto n. 202 del 24 settembre 2014 che, prevedendo la laurea magistrale tra i requisiti di iscrizione negli elenchi degli organismi di composizione, escludeva di fatto i ragionieri sprovvisti di laurea magistrale alla funzione di gestori delle crisi.
Per il Cndcec i ragionieri iscritti alla sezione A dell’Albo dei commercialisti, invece, si devono considerare comunque abilitati alla funzione di gestori delle crisi.
Il ricorso vinto, di fatto, stabilisce che il requisito della laurea previsto dal regolamento per l'iscrizione negli elenchi si poneva in contrasto:
sia con l'ordinamento professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (dlgs n. 139/2005),
sia con le disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento (legge n. 3/2012).
Soddisfatto il presidente nazionale dei commercialisti, Gerardo Longobardi, che commenta che è “una vicenda sulla quale il Consiglio nazionale si è schierato immediatamente in difesa dei diritti di tanti migliaia di iscritti nel nostro Albo e sulla quale abbiamo apprezzato la grande attenzione e sensibilità del Ministero della Giustizia”.
Il Consiglio nazionale dei commercialisti annuncia che è stato iscritto presso l’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, il primo Organismo di composizione della crisi associato, costituito dagli Ordini territoriali dei commercialisti di Pescara, Avezzano, Chieti e Lanciano.
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