L'ingiunzione volta a vietare ad una persona di avviare o proseguire un procedimento dinanzi ai giudici di un altro Stato membro, per il motivo che tale procedimento violerebbe un accordo arbitrale, è incompatibile con il regolamento Ce 44/2001. E' quanto statuito dalla Corte di giustizia dell'Ue che, con la sentenza del 10 febbraio 2009 nel procedimento C-185/2007, ha sciolto un caso piuttosto complesso di ripartizione delle competenze tra giudici italiani ed inglesi, ampliando il campo di applicazione del regolamento n. 44/2001 che si occupa di individuare i titoli di giurisdizione per stabilire il giudice competente tra gli Stati membri. L'atto comunitario, precisano i giudici europei, deve applicarsi alla controversia di specie che riguarda il risarcimento danni derivanti da fatto illecito; spetta poi al giudice italiano, competente nella controversia secondo il regolamento, verificare, seppur incidentalmente, la validità della clausola arbitrale e stabilire la propria competenza.
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