Competenze da rivedere

Pubblicato il 16 ottobre 2006

A seguito dell’entrata in vigore della legge di conversione del Dl 223 (L. 248/06), la competenza a decidere sulle cause per iscrizioni ipotecarie e ganasce fiscali è stata trasferita – a far data dal 12 agosto – al giudice tributario. La novità processuale non ha però cancellato i molti paradossi esistenti nell’attuale disciplina, ma anzi ha contribuito a generarne anche un altro. Le controversie contributive, quando riguardano ipoteche e ganasce fiscali site a valle delle cartelle esattoriali, rientrano nella neogiurisdizione del giudice dei tributi, mentre se si riferiscono alle cartelle esattoriali poste a monte delle dette misure continuano ad appartenere alla competenza del giudice del lavoro. Altri casi emblematici sono quelli che si riferiscono ai contributi sanitari che rientrano nella giurisdizione del giudice tributario, che ha anche la competenza relativa alle liti per la speciale sanzione irrogata dalle Entrate per infrazioni lavoristiche/contributive relative al lavoro nero. In queste circostanze una razionalizzazione, che abbia lo scopo di contenere costose sovrapposizioni di giudizi, sembrerebbe necessaria e il luogo più opportuno per far ciò potrebbe essere proprio la legge Finanziaria o il suo decreto collegato. Una proposta auspicabile è quella che prevede di unificare in capo alle Commissioni tributarie tutta la tutela giurisprudenziale in materia contributiva, per superare situazioni “ibride”.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL edilizia Pmi Confapi - Verbale di accordo del 15/4/2025

18/04/2025

Edilizia Pmi Confapi, nuovi minimi e altre novità

18/04/2025

CCNL Legno arredamento pmi Confapi - Verbale di accordo del 14/4/2025

18/04/2025

Legno arredamento pmi Confapi. Minimi retributivi

18/04/2025

Comunicazione e denuncia di Infortunio: dal 16 maggio applicativi aggiornati

18/04/2025

Fermo pesca 2024: indennità giornaliera fino a 30 euro

18/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy