di Roma, nella sentenza n. 24/8/07, interviene sul tema del fermo amministrativo chiarendo che la competenza appartiene alle Commissioni tributarie in ogni caso, ovvero anche quando la natura del debito non sia fiscale, ma derivi da sanzioni amministrative o previdenziali. La decisione prende le mosse dall’articolo 35, comma 26, del Dl 223/06 – Dl Bersani – che stabilisce che il fermo rientra tra gli atti impugnabili al cospetto del giudice tributario, integrando così l’articolo 19 del Dlgs 546/92.
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