Compensi a rischio

Pubblicato il 13 febbraio 2008 La sentenza della Corte di cassazione n. 1600 (24 gennaio 2008) tutela il creditore: ove il fallito prosegua l’attività economica dopo il fallimento, quanti collaborino con lui e siano retribuiti corrono il rischio di dover restituire i compensi al curatore. E, mancando una chiara imputazione del lavoro di terzi al complessivo reddito che il fallito riesca ancora a produrre, se autorizzato al proseguimento dell’iniziativa economica o ad assumerne altre tutti gli esborsi effettuati appartengono alla massa attiva. In tal modo, la Corte sostiene il principio che i beni che arrivano al fallito in corso di procedura vanno acquisiti a vantaggio dei creditori, al netto dei costi certi sostenuti per l’acquisto o la conservazione.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Carriere separate per giudici e pubblici ministeri: primo sì della Camera

17/01/2025

Società di persone commerciali: obbligo Ue di pubblicare dati nel registro imprese

17/01/2025

Sicurezza sul lavoro: elevati i finanziamenti INAIL per la formazione

17/01/2025

Aiuti di Stato. Corte UE: recupero anche presso impresa subentrata

17/01/2025

Bonus Natale nel 730, CU e 770: cosa sapere

17/01/2025

TFR, indice di rivalutazione di dicembre 2024

17/01/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy