La nuova sanzione prevista dall’articolo 35, comma 7, del dl 223/06 (che ha inserito l’articolo 10-quater nel dlgs 74/2000), ovvero la reclusione da sei mesi a due anni per chiunque utilizzi in compensazione (a partire dalle compensazioni effettuate dal 4 luglio, indipendentemente dal periodo di imposta di riferimento) crediti inesistenti o “non spettanti” oltre il limite di 50mila euro, ha prodotto l’effetto indiretto di dimezzare la soglia di rilevanza penale per il reato di infedele dichiarazione, ex articolo 4 del citato dlgs 74. Per le società di dimensioni medio-grandi è da ritenere azzerato anche il limite indicato dalla lettera b dello stesso articolo 4, che consentiva sino a ieri di scongiurare la contestazione penale, in presenza di infrazioni minime, che, pur superando la soglia fissa di punibilità (103mila euro circa), rappresentano una percentuale irrisoria in proporzione al volume d’affari.
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