Compensazione crediti Iva. Notizie sulla decorrenza

Pubblicato il 17 marzo 2012 Con un provvedimento direttoriale del 16 marzo 2012, l’Agenzia delle Entrate richiama l’articolo 10 del Dl n. 78/2009 (Legge n. 102 del 2009), che ha introdotto disposizioni finalizzate al contrasto degli abusi compiuti in sede di compensazione dei crediti Iva e che, tra l’altro, prevede che: la compensazione del credito Iva annuale o infrannuale per importi superiori a 10.000 euro annui può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge; i soggetti che intendono effettuare la compensazione del credito Iva annuale o infrannuale per importi superiori a 10.000 euro annui, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate; i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti Iva per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

In alternativa, per i contribuenti sottoposti a controllo contabile, la dichiarazione può essere sottoscritta dai soggetti che hanno eseguito il controllo.

Altro richiamo viene fatto all’articolo 8, commi 18 e 19, del Dl n. 16 del 2012, che ha stabilito la riduzione, da 10.000 euro a 5.000 euro annui, del limite di compensabilità individuato dalle disposizioni sopraccitate. Resta fermo il limite di 15.000 euro annui, operante in assenza di visto di conformità o di attestazione dei controlli sulla dichiarazione.

Questo ultimo provvedimento agenziale individua la decorrenza delle disposizioni ricordate, ovvero:

- dal 1° aprile 2012, per portare in compensazione il credito Iva riguardante importi superiori a 5mila euro annui – utilizzando, rammentiamo, solo i servizi telematici Entratel o Fisconline - i contribuenti dovranno avere preventivamente presentato la dichiarazione annuale o la istanza dalla quale risulta il credito;

- fino al 31 marzo, le compensazioni di crediti Iva, se essi non oltrepassano la soglia di 10mila euro annui, possono essere effettuate senza avere già presentato la dichiarazione o l’istanza dalla quale risulta il credito.

Al raggiungimento della soglia di 5.000 euro, per ciascun anno di riferimento, concorrono anche le compensazioni effettuate precedentemente al 1° aprile 2012.

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