Il Cndcec è chiamato a fornire chiarimenti in merito alla mancata restituzione dei documenti al cliente da parte di un commercialista iscritto all’Ordine.
Con il pronto ordini n. 125 del 29 agosto 2019, il Consiglio nazionale dei commercialisti, interpretando l’articolo 23, comma 5 del Codice deontologico della professione (detenzione dei documenti della clientela da parte del professionista), spiega cosa si intende per documentazione ricevuta dal cliente per l’espletamento del mandato ai fini della restituzione al cliente.
L’obbligo di restituzione riguarda non solo i documenti consegnati all’iscritto dal cliente, ma anche quelli predisposti dal professionista in nome e per conto del cliente in forza dell’incarico professionale (come dichiarazioni fiscali, libri contabili), nonché quelli ricevuti da terzi per conto del cliente (come quelli ricevuti dalla pubblica amministrazione o dalla controparte nell’ambito di un contenzioso tributario).
Il divieto non si estende ai documenti creati dal professionista (come fogli di lavoro, fogli di calcolo, bozze di parere eccetera), poiché oggetto di proprietà intellettuale dello stesso. Essi costituiscono vere e proprie carte interne di lavoro predisposte dal professionista al solo fine di adempiere alle incombenze connesse all’espletamento dell’incarico professionale.
L’articolo 2235 del Codice civile vieta al prestatore d’opera intellettuale la detenzione dei documenti della clientela oltre il tempo necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali:
Dal lato del codice deontologico della professione:
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