L’attività svolta da un bar annesso ad un circolo ricreativo rientra sempre nella nozione civilistica di attività commerciale. Ciò è quanto ha stabilito con la sentenza numero 612 del 13 gennaio cui si ribadisce che la natura commerciale dell’esercizio è ancora più evidente se ad esso si può accedere da una pubblica via, in quanto vuol dire che la struttura potrebbe essere fruibile anche da semplici passanti. E’ quindi cura dell’ente fornire prova del contrario, dimostrando che l’attività è conforme alle finalità istituzionali dell’ente, o è svolta senza una specifica organizzazione e i prezzi praticati non eccedono i costi di diretta imputazione.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".