Colpa medica, civile e penale su binari distinti

Pubblicato il 28 luglio 2008

Il sottosegretario dell'Welfare, Ferruccio Fazio, ha anticipato che verrà predisposto un provvedimento per distinguere la colpa medica penale da quella civile. La giurisprudenza in materia di responsabilità medica è copiosa e, recentemente, abbastanza coerente. La Cassazione penale, con sentenza n. 30328/2002, ha precisato come un medico vada condannato solo qualora venga accertato, al di là di ogni ragionevole dubbio, il nesso causale tra la sua condotta ed il danno subito dal paziente. Proprio sulla scorta dello stesso principio, i giudici di legittimità si sono recentemente pronunciati (sentenza n. 10824 dell'11 marzo scorso) annullando una condanna nei confronti di un ginecologo campano in quanto, anche se la diagnosi operata dal medico fosse stata tempestiva, la paziente, affetta da carcinoma ovarico, non si sarebbe salvata. La responsabilità penale dei sanitari, in quanto evidente e condivisa, è stata, invece, riconosciuta dalla Cassazione (sentenza n. 15553 del 15 aprile 2008) in una vicenda che ha visto morire un neonato riposto in un'incubatrice priva di manutenzione. Analogamente, sono stati condannati dalla Corte (sentenza n. 15282 del 11 aprile), per omicidio colposo, i medici di un'equipe che, a Brescia, avevano dimenticato una garza nell'addome di un paziente. In ambito civile il regime della responsabilità risulta meno favorevole per i sanitari. Si fa riferimento ad una responsabilità di tipo contrattuale ed è il medico a dover dimostrare di aver agito correttamente. Viene, comunque, applicato l'art. 2236 c.c. che, in caso di prestazioni di particolare difficoltà, limita la responsabilità medica al dolo o alla colpa grave. La Federazione nazionale degli ordini dei medici auspica l'inserimento, anche in ambito penale, di una norma analoga che limiti la responsabilità dei medici solo al caso di colpa grave.

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