Il Cndcec risponde al quesito dell'Ordine di Torino sul compenso del componente del collegio sindacale, laddove non venisse stabilito nell’atto costitutivo, né fissato dall’Assemblea, ma lasciato alla libera contrattazione tra le parti.
Ebbene, in tal caso, si spiega nel pronto ordini 91 del 17 marzo 2016, si può far riferimento ai criteri fissati dal DM n. 140 del 2012, che indica i parametri a cui fare riferimento in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, criteri “che offrono la garanzia, proveniente dallo stesso Legislatore, di poter essere considerati come equi”.
Il Consiglio ricorda che, comunque, si deve considerare che le nuove Norme di comportamento del collegio sindacale (in vigore a settembre 2015) prevedono che “il sindaco, all’atto della nomina, valuta se la misura del compenso proposto è idonea a remunerare la professionalità, l’esperienza e l’impegno con i quali deve svolgere l’incarico, tenendo conto del rilievo pubblicistico della funzione svolta”.
Resta fermo che, in virtù del Dl 1/2012 che ha abrogato le tariffe professionali, il compenso va concordato tra le parti ed in tal senso il Consigliere Cndcec, Raffaele Marcello, puntualizza che l'indicazione non vuole essere un modo surrettizio per introdurre nuovamente le tariffe, ma è solo un aiuto “per dare la possibilità ai colleghi di avere un riferimento”.
Intanto, a Torino, il Cndcec sta incontrando, nel convegno nazionale Fisco e società a partecipazione pubblica, tra gli altri i vice Ministri dell’Economia, Luigi Casero e Enrico Morando, il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, e il ministro dell’Ambiente, Gian Luca Galletti.
Saranno chiesti attraverso due tavole rotonde:
la sospensione fissa ad agosto dei termini amministrativi;
la proroga automatica di 60 giorni delle scadenze per dichiarazioni e versamenti quando è l’amministrazione a ritardare provvedimenti attuativi e software applicativi;
l'innalzamento a mille euro del limite per l’ammortamento dei piccoli beni (fermo al vecchio milione di lire);
la deducibilità integrale delle spese di aggiornamento professionale;
l' eliminazione della dichiarazione d’intenti ai fini Iva;
la reintroduzione dell’F24 cartaceo per i soggetti non Iva.
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