Collaboratori familiari, precisazioni ministeriali sugli obblighi Inail
Pubblicato il 08 agosto 2013
Il Ministero del lavoro, con
lettera circolare prot. n. 14184 del 5 agosto 2013, in merito all'impiego di collaboratori familiari nei settori dell'artigianato, dell'agricoltura e del commercio, precisa al personale ispettivo che gli obblighi assicurativi nei confronti dell'Inail sussistono ogni qualvolta la prestazione sia “ricorrente” e non meramente “accidentale”.
D'intesa con l'Inail, si specifica che si considera “accidentale” una prestazione resa una/due volte nell'arco dello stesso mese, a condizione che, nell'anno, le prestazioni complessivamente effettuate non siano superiori a 10 giornate lavorative.
I lavoratori che effettuano una prestazione non “ricorrente”, non soggetti quindi all'assicurazione Inail, rientrano però nel computo della base numerica su cui calcolare il totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell'accesso ispettivo, mentre i lavoratori non assicurabili all'Inail, non rientrano nel computo ai fini dell'individuazione della quota del 20%, necessaria per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale.