Codici tributo per versare le sanzioni in materia di tutela della concorrenza e del consumatore

Pubblicato il 28 dicembre 2010 La legge n. 287 del ‘90 e i decreti legislativi nn. 145 e 146 del 2007 prevedono che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, con proprio provvedimento, possa irrogare sanzioni amministrative pecuniarie in materia di tutela della concorrenza e del consumatore.

Con convenzione stipulata il 30 settembre 2010, tra l’Autorità e l’Agenzia delle entrate, è disciplinata, dal 1° gennaio 2011, l’attività di riscossione delle somme dovute a quel titolo.

Pertanto, da tale data le sanzioni in parola sono corrisposte attraverso il modello “F24-Versamenti con elementi identificativi”, utilizzando i codici tributo 752T, 753T, 760T e 761T ed indicando nel campo:

• “codice”, i codici tributo stessi;
• “tipo”, il valore “G”;
• “elementi identificativi”, gli estremi della comunicazione di pagamento inviata dall’Autorità;
• “anno di riferimento”, l’anno cui si riferisce la violazione, nel formato AAAA.

Per il pagamento con il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, detti codici tributo sono operativamente efficaci a partire dal 1° gennaio 2011, fermo restando che possono essere comunque utilizzati sul modello F23 fino al 30 giugno 2011.

Così la risoluzione n. 135/E del 27 dicembre 2010.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Acconto IVA 2024: guida completa alla scadenza del 27 dicembre

24/12/2024

Possessori strutture ricettive all'aperto: aggiornamento catastale 2025

24/12/2024

Artigiani: come applicare la riduzione dei premi INAL per il 2024

24/12/2024

Prodotti difettosi: anche il fornitore può esserne responsabile

24/12/2024

Sicurezza sul lavoro: dall'INAIL il rating per misurare le prestazioni aziendali

24/12/2024

Turismo: al via il bando da 8 mln per formazione e innovazione

24/12/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy