Codici tributo per versare le sanzioni in materia di tutela della concorrenza e del consumatore
Pubblicato il 28 dicembre 2010
La legge n. 287 del ‘90 e i decreti legislativi nn. 145 e 146 del 2007 prevedono che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, con proprio provvedimento, possa irrogare sanzioni amministrative pecuniarie in materia di tutela della concorrenza e del consumatore.
Con convenzione stipulata il 30 settembre 2010, tra l’Autorità e l’Agenzia delle entrate, è disciplinata, dal 1° gennaio 2011, l’attività di riscossione delle somme dovute a quel titolo.
Pertanto, da tale data le sanzioni in parola sono corrisposte attraverso il modello “F24-Versamenti con elementi identificativi”, utilizzando i codici tributo 752T, 753T, 760T e 761T ed indicando nel campo:
• “codice”, i codici tributo stessi;
• “tipo”, il valore “G”;
• “elementi identificativi”, gli estremi della comunicazione di pagamento inviata dall’Autorità;
• “anno di riferimento”, l’anno cui si riferisce la violazione, nel formato AAAA.
Per il pagamento con il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, detti codici tributo sono operativamente efficaci a partire dal 1° gennaio 2011, fermo restando che possono essere comunque utilizzati sul modello F23 fino al 30 giugno 2011.
Così la risoluzione n.
135/E del 27 dicembre 2010.