“Co.co.co”, incognita costi

Pubblicato il 12 gennaio 2007

2007 prevede una vera e propria stangata contributiva per i collaboratori coordinati e continuativi. Le nuove regole sono pronte a partire seppure con qualche incertezza. La legge 296/06 incide in maniera rilevante sul trattamento normativo ed economico dei co.co.co, con o senza modalità a progetto, estendendo loro alcune tutele quali l’indennità di malattia e il diritto ad alcuni mesi di congedo parentale, aumentando la contribuzione ai fini pensionistici e introducendo misure per la “trasformazione” dei contratti privi dei requisiti in rapporti di lavoro subordinato. Lo scopo del legislatore è quello di scoraggiare tale forma contrattuale di lavoro. Infatti, con l’aumento delle aliquote contributive dovrebbe diminuire la convenienza di ricorrere a questo tipo di contratto di collaborazione, soprattutto nel caso in cui il rapporto di lavoro venga poi svolto come se fosse un rapporto di lavoro subordinato. Tuttavia, il solo aumento contributivo non può essere considerato idoneo al suddetto scopo, dal momento che il miglioramento delle tutele pensionistiche potrebbe essere interpretato, al contrario, come una sorta di legittimazione del lavoro a progetto.

L’aumento dei contributi previdenziale che da quest’anno vanno versati all’Inps ha portato lo stesso Istituto previdenziale ad emanare un documento in cui vengono definite le nuove aliquote contributive. Nella circolare 7/2007, lInps ricorda che, a partire dal 1° gennaio 2007, per i cosiddetti lavoratori subordinati, il comma 770 dell’articolo 1 della legge 296/06 diversifica l’aliquota dovuta, nonchè l’aliquota di computo ai fini delle prestazioni previdenziali. Il quadro della contribuzione dovuta alla gestione separata Inps si presenta, dunque, nel seguente modo.

- Lavoratore non iscritto ad altro fondo obbligatorio: paga un contributo del 23,50% (23% più lo 0,5%destinato al fondo maternità e assegni familiari), di cui 7,83% a suo carico e 15,67% a carico del committente.

– Lavoratore già iscritto ad altro fondo obbligatorio, oppure titolare di pensione: paga un contributo del 16% ( suo carico e carico del committente).

Per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori, i cui compensi sono assimilati a reddito dipendente, trova applicazione il disposto del primo comma dell’articolo 51 del Tuir, in base al quale le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente. Lo scopo dell’innalzamento delle aliquote contributive è quello di consentire a questi lavoratori, la cui pensione verrà calcolata unicamente con il criterio contributivo, di poter contare su una rendita più consistente.

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