E’ del 15 giugno 2010 la circolare firmata Inps numero 74, con tema i contributi parasubordinati utili per il diritto all’indennità di disoccupazione. La norma di riferimento è l’articolo 2, comma 131, della Legge Finanziaria 2010 (n. 191 del 23.12.2009). Questo ha inserito il comma 2-ter all’articolo 19 del Dl n. 185/2008 (Legge n. 2 del 2009). Così facendo, il Legislatore ha previsto, per l’anno in corso ed in via sperimentale, che per l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, siano inseriti nel computo i periodi svolti nel biennio precedente in via esclusiva sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nella misura massima di tredici settimane.
L’accesso alla prestazione è condizionato:
- dal far valere almeno un anno di contribuzione (pari a 52 contributi settimanali);
- dall'avere collocati tali contributi nei due anni che precedono l’inizio di mancanza di lavoro. Il requisito necessario al perfezionamento è il contributivo, non già l’assicurativo.
Il calcolo delle settimane computabili avviene computando l’equivalente in giornate lavorative, dividendo poi il totale dell’imponibile contributivo ai fini della Gestione separata nei due anni precedenti per il minimale di retribuzione giornaliera in vigore nell’anno. Il numero ottenuto viene infine diviso per 7 ed arrotondato per difetto.
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