Cndcec sul carattere di strumentalità delle società di servizi
Pubblicato il 26 novembre 2014
Con il pronto ordine n.
201/2014, il Cndcec risponde in merito al quesito sull'
individuazione del carattere di strumentalità delle società di servizi.
La questione nasce dalla lettura delle
note interpretative della disciplina delle incompatibilità (Dlgs 139/2005, art 4, su incompatibilità tra esercizio della professione e esercizio d'impresa) e riguarda la rilevanza di quanto fatturato dalla società al professionista ai fini del confronto tra i rispettivi ricavi/compensi.
L'individuazione del carattere di strumentalità delle società di servizi serve a poter escludere l'incompatibilità.
Nelle note interpretative è chiarito che
non c'è incompatibilità se la società ha come unico cliente il professionista per cui ha emesso fattura.
In presenza di clienti soggetti terzi, invece,
per poter escludere l'incompatibilità dovrà prevalere il fatturato individuale del professionista citato rispetto alla quota parte di fatturato della società riferibile allo stesso.