Il Cndcec interviene a chiarire il requisito della maggioranza dei 2/3 dei soci professionisti - ex articolo 10, comma 4, lett. b), della legge 12 novembre 2011, n. 183 - nella Stp (Società tra professionisti). Lo fa alla luce delle nuove indicazioni per la valutazione dei requisiti richiesti per l'iscrizione nella Sezione speciale dell'albo da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), fornite nelle segnalazioni AS1589 e AS1589B del 12 giugno 2019 (Bollettino n. 24 del 17 giugno 2019).
In attesa di eventuali chiarimenti da parte dei ministeri interessati o dal legislatore, il Cndcec - con l’informativa n. 60 del 2019 - si allinea alle recenti interpretazioni dell’AGCM, superando l’informativa 85/2018.
Pertanto, i due requisiti della maggioranza dei 2/3 in termini di numero di soci professionisti e di partecipazione al capitale sociale possono non necessariamente ricorrere cumulativamente, ma: è indispensabile, mediante appositi patti parasociali e/o clausole statutarie in base agli strumenti offerti dal codice civile, limitare la capacità decisionale dei soci non professionisti, in modo tale da evitare che questi ultimi possano influire sulle scelte strategiche delle Stp e sullo svolgimento delle prestazioni professionali.
Tali ultime prerogative, infatti, devono sempre essere mantenute in capo ai soci professionisti, ai quali va comunque garantita la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni e/o decisioni societarie, in modo tale da riservare loro il controllo della società.
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