Il Cndcec ha pubblicato, sul sito, il Pronto Ordine n. 193 del 2017 sulla competenza del procedimento per violazioni dell’incarico in qualità di CTU di un iscritto.
L’iscritto/a all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che, in qualità di CTU, violi norme o codice deontologico della professione (ex art. 63 c.p.c.), può essere soggetto ad azioni disciplinari provenienti sia dal Consiglio di Disciplina dell’ODCEC territoriale che dal Comitato di disciplina del Tribunale.
Infatti, si spiega nel PO, l’esercizio dell’azione disciplinare da parte del Consiglio di disciplina nei confronti degli iscritti all’Albo, configura un autonomo e distinto procedimento (disposizioni di attuazione del c.p.c.), relativamente a presupposti, organi che avviano il procedimento, sanzioni e responsabilità.
Pertanto, l’eventuale avvio del procedimento per violazioni dell’incarico in qualità di CTU da parte del Comitato di Disciplina del Tribunale non preclude in alcun modo al Consiglio dell’Ordine la facoltà di iniziare un distinto e autonomo procedimento a carico dello stesso professionista.
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