Cndcec Codice deontologico

Pubblicato il 01 aprile 2017

L'articolo 2235 del Codice civile vieta espressamente al prestatore d'opera intellettuale di ritenere la documentazione del cliente al di là del tempo strettamente necessario alla tutela dei propri iscritti secondo le leggi professionali.

In merito, il Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili, nel pronto ordini n. 80 del 20 marzo 2017, spiega che conformemente alla norma il codice deontologico fa obbligo al professionista di restituire senza ritardo al cliente, previo rilascio di ricevuta, la documentazione fornita per l'espletamento del mandato.

Sul caso specifico prospettato da un Ordine territoriale, il Consiglio ritiene che non sia consentito all'iscritto che abbia rinunciato formalmente ad un incarico professionale e che si trovi a detenere la documentazione del cliente, depositare tale documentazione, in caso di mancato ritiro da parte del cliente, presso la sede dell'ordine. A meno che l'Ordine non sia chiamato ad esercitare la funzione di composizione delle liti insorte fra iscritto e cliente su concorde richiesta delle parti.

Per il nuovo codice rileva la data di apertura del procedimento

Sull'applicazione del codice deontologico un altro pronto ordini, il n. 64 del 20 marzo 2017, precisa l'ambito temporale in cui si applica il nuovo codice: si applica a tutti procedimenti aperti successivamente al 1° gennaio 2017 e ciò che rileva è la data di apertura del procedimento e non l'attività propedeutica precedentemente svolta.

 

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