Clienti e fornitori, liste entro il 29 aprile

Pubblicato il 21 aprile 2008

Il termine per l’invio degli elenchi clienti e fornitori riferiti al 2007, fissato dall’articolo 8-bis, comma 4-bis del Dpr 322/98, è il 29 aprile 2008. Secondo appuntamento, a distanza di qualche mese dal primo, reintrodotto dall’articolo 37, commi 8 e 9 del Dl 4 luglio 2006, n. 223.

Il comportamento da adottare varia in funzione del periodo di cambiamento e degli effetti delle operazioni straordinarie realizzate:

a) per quelle avvenute nell’anno di riferimento 2007, se il soggetto dante causa (incorporata, scissa totalmente, conferente...) si è estinto per effetto dell’operazione straordinaria, l’avente causa (incorporante, beneficiaria, conferitario...) deve trasmettere due distinte comunicazioni degli elenchi: l’una relativa al soggetto che effettua la comunicazione per l’intero anno di riferimento e l’altra con i dati del dante causa nella frazione dell’anno cui la comunicazione si riferisce; se il soggetto dante causa (incorporata, scissa parzialmente, conferente....) non si è estinto per effetto dell’operazione straordinaria, la comunicazione va presentata in forma autonoma da ciascun soggetto coinvolto;

b) per quelle avvenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di trasmissione degli elenchi (29 aprile 2008), se il dante causa s’è estinto per effetto dell’operazione straordinaria, l’avente causa deve trasmettere due distinte comunicazioni: l’una relativa al soggetto che effettua la comunicazione per l’intero anno di riferimento, l’atra con i dati del dante causa sempre per l’intero anno cui si riferisce la comunicazione, a condizione che l’adempimento non sia già stato assolto da questi; se il dante causa non s’è estinto per effetto dell’operazione straordinaria, la comunicazione va presentata autonomamente da ogni soggetto coinvolto.

Sono indispensabili, per gli elenchi relativi al 2008, che includeranno le operazioni poste in essere nei primi mesi dell’anno, i codici fiscali dei clienti e dei fornitori.

Omissioni, irregolarità o incompletezze portano la sanzione prevista dall’articolo 11 del dlgs n. 471 del ’97: da 258 a 2.065 euro.

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