Il 14 gennaio 2025 l'Istituto centrale per il sostentamento del Clero e Fisascat Cisl hanno rinnovato il Ccnl per i dipendenti degli istituti per il sostentamento del Clero, con validità 1° gennaio 2025-31 dicembre 2027 (vai al testo del Ccnl).
I nuovi importi dei minimi retributivi, degli scatti di anzianità e dell'indennità di turno sono consultabili in "Rinnovi Ccnl".
Trattamento di missione
I limiti del rimborso spese in caso di missione temporanea fuori dalla propria sede sono così modificati:
Diritto allo studio
Per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio della scuola secondaria di 2° grado, Università e Master universitari, sono concesse 150 ore individuali di permessi retribuiti, da utilizzare in un solo anno.
Formazione
Ai sensi della L. 53/2000 i lavoratori con almeno 5 anni di anzianità di servizio presso lo stesso Ente, potranno richiedere un congedo non retribuito per la formazione, per un periodo massimo di 11 mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa.
Qualificazione, riqualificazione o aggiornamento professionale
Per la partecipazione a corsi di qualificazione, riqualificazione o aggiornamento professionale, possono essere concessi permessi retribuiti fino a 120 ore annue, non cumulabili e riproporzionate in caso di part time.
Figli con handicap
Con il rinnovo sono stati disciplinati i permessi retribuiti per i dipendenti con figli con disabilità e necessità di sostegno elevato o molto elevato.
Patologie dell'apprendimento
Ai sensi della L. 170/2010, ai genitori che debbano assistere i figli studenti del primo ciclo di istruzione affetti da dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia (DSA) è riconosciuto il diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili, prevedendo un diritto di precedenza nella riduzione dell'orario e nel lavoro agile.
Violenza di genere
Vengono disciplinati i congedi per le donne inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere.
Durante il periodo di assenza obbligatoria la lavoratrice ha diritto ad un'indennità a carico dell’Inps e ad un'integrazione della stessa, a carico dell'Istituto, fino al raggiungimento del 100% della retribuzione mensile, delle mensilità supplementari e delle ferie e permessi.
Viene definito il diritto alla disconnessione.
Per maggiori dettagli vai a "Rinnovi CCNL"
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