Chiarimenti Inail sul decreto semplificazione e sviluppo
Pubblicato il 22 febbraio 2012
Relativamente alle novità introdotte dal decreto legge
n. 5, del 9 febbraio 2012,alla luce delle indicazioni fornite dal ministero del Lavoro con la circolare 2/2012 e la nota 2369/2012, l'Inail interviene con la nota n.
1275 del 21 febbraio 2012.
I principali chiarimenti in materia di semplificazione e sviluppo illustrati dall'Istituto:
- la comunicazione di assunzione in occasione di lavori speciali di durata non superiore ai tre giorni, che non si può posticipare a meno di deroga, può essere preceduta, se non si hanno tutti i dati utili all'Unilav, da una comunicazione semplice, con i dati anagrafici del lavoratore e i dati identificativi dell'azienda con codice Ateco 2007, da integrare entro i tre giorni successivi dall'instaurazione del rapporto di lavoro;
- all'omessa registrazione nel libro unico del lavoro sarà applicata un'unica sanzione, essendo valutate le omissioni nella loro complessità e non per singolo dato, mentre l'infedele registrazione sarà punibile ogni volta che i dati riportati sono diversi dalla prestazione lavorativa resa;
- la responsabilità solidale tra le parti coinvolte negli appalti comprende i premi Inail, ma non le sanzioni civili Inail, di cui è responsabile solo colui che ha commesso l'irregolarità.