La circolare 31 del 7 giugno 2010, diffusa dalle Entrate, fornisce chiarimenti in tema di corretta applicazione dell'agevolazione prima casa.
Il documento si presenta sotto forma di domande e risposte: le risposte più significative ai quesiti giunti all’Agenzia possono essere sintetizzate come di seguito.
Sulla pertinenza acquistata dopo il 1982 di un immobile adibito ad abitazione principale acquisito prima del 1982 – data di istituzione del beneficio - senza fruizione dell’agevolazione, è applicabile il beneficio dell’aliquota al 4%. L’agenzia ritiene che intento del Legislatore sia quello di agevolare l'acquisto delle case non di lusso e delle sue pertinenze.
Analogamente, viene ammesso il riconoscimento delle agevolazioni anche sull’atto di acquisto di pertinenze destinate ad essere asservite ad un immobile che non ha fruito delle agevolazioni in oggetto poiché acquistato, da privati, allo “stato rustico” pur possedendo all’epoca i requisiti richiesti.
L’applicazione dell’agevolazione agli immobili in corso di costruzione è riconosciuta in via interpretativa dall’Amministrazione finanziaria con la circolare n. 19/E/2001.
Sull’acquisto di un nuovo alloggio da accorpare ad altra abitazione per la quale non si è fruito delle agevolazioni prima casa per assenza dei requisiti richiesti al momento del rogito, ad esempio in quanto il cessionario risultava già titolare di altro immobile acquistato con il trattamento agevolato, la circolare spiega che l’agevolazione sul nuovo acquisto trova applicazione sempre nell’ottica del rispetto della volontà del Legislatore. Restano ferme le condizioni di possesso dei requisiti di legge.
Sulla vendita di un immobile "agevolato" prima che siano trascorsi cinque anni, viene chiarito che non è ostativa alla conservazione dell’agevolazione, fruita in relazione all’acquisto del primo immobile, la circostanza che tra il primo acquisto agevolato ed il successivo riacquisto infrannuale, il contribuente sia entrato in possesso di altro immobile nello stesso comune in cui è situato quello che si intende riacquistare. Pertanto, la perdita del beneficio è evitata se si procede all’acquisto, entro un anno dalla vendita, di un altro immobile da adibire ad abitazione principale e non osta alla conservazione del regime di favore il possesso di un altro immobile nello stesso comune.
Similmente, l'acquisto di una casa all'estero, perfezionato entro l’anno dalla vendita della casa agevolata prima che siano trascorsi i cinque anni, conserva il beneficio fruito, se sussistono strumenti di cooperazione amministrativa che consentono di verificare che effettivamente l'immobile ivi acquistato sia stato adibito a dimora abituale.
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