Chiamata, la disponibilità esclude la disoccupazione
Pubblicato il 08 novembre 2008
L’Inps con il messaggio n. 24865/2008 precisa che nel contratto di lavoro intermittente con obbligo di risposta alla chiamata, per tutto il periodo durante il quale il lavoratore resta disponibile a prestare la propria attività, percependo la relativa indennità di chiamata, non spetta l’indennità di disoccupazione. Se nel contratto, invece, non è previsto l’obbligo di risposta alla chiamata, né la conseguente corresponsione dell’indennità, al lavoratore intermittente può essere riconosciuto, limitatamente ai periodi di non lavoro, lo stato di disoccupazione indennizzabile con la relativa indennità. I chiarimenti dell’Istituto si sono resi necessari anche alla luce di quanto affermato dal ministero del Lavoro nell’interpello n. 48/2008.