La cessione delle quote di società che hanno optato per il regime di trasparenza merita nuove precisazioni per evitare misure impositive. Secondo l'articolo 8, comma 1, del DM del 23 aprile 2004, la distribuzione degli utili formatisi durante la vigenza dell'opzione per la trasparenza, dopo la cessazione dei relativi effetti, non è tassata in capo ai soci, anche se questi sono diversi da quelli che hanno esercitato l'opzione stessa per effetto del mutamento della compagine. Le Entrate, con la circolare numero 49 del 22 novembre 2004, hanno chiarito che tale previsione opera se i “nuovi” soci hanno i requisiti di cui all’articolo 115, comma 1 e 2 del Tuir. Lo scopo della norma è quello di evitare che soggetti di diversa natura possano evitare totalmente l’imposizione su tali utili.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".