L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale con la circolare n. 91/2007 ha diffuso le istruzioni per meglio definire le richieste di accesso ai prestiti tramite la cessione del quinto della pensione, notificate successivamente all’attuazione del decreto n. 313/2006. Sono considerate cedibili anche le pensioni di vecchiaia ed invalidità, di inabilità mentre restano esclusi gli assegni sociali, invalidità civile e reversibilità corrisposte a più contitolari. Per gli assegni di invalidità non definitivi, la durata del contratto di cessione non deve superare il periodo residuo di validità dell’assegno. Prima della stipula del contratto il pensionato deve richiedere personalmente, alla sede Inps competente, il rilascio della comunicazione di cedibilità; in caso negativo il contratto non avrà carattere esecutivo. La quota cedibile è calcolata in base alle prestazioni erogate al cedente al momento della comunicazione di cedibilità. In caso di variazione della quota nel corso dell’ammortamento, il nuovo importo dovrà essere comunicato sia al pensionato che all’istituto cedente. Se la pensione viene soppressa l’Inps provvederà al recupero delle quote non dovute, corrisposte dopo l’eliminazione; nel caso, invece, di estinzione anticipata del prestito, l’Istituto cesserà le trattenute sulla pensione entro 60 giorni dalla comunicazione. L’Inps inoltre è tenuta a verificare che il tasso applicato al prestito non sia superiore al tasso medio di mercato.
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