Certificazione negli appalti solo con il “Durc”

Pubblicato il 06 settembre 2008 Il Consiglio di Stato si pronuncia sul caso di un’impresa aggiudicataria di una gara pubblica cui era stata revocata l’aggiudicazione, colpevole di aver prodotto copia dei modelli F24 di pagamento dei contributi previdenziali e dei bollettini di versamento postale. Nella sentenza n. 4035 del 25 agosto 2008, si afferma che il Documento unico di regolarità contributiva (Durc) non può esser sostituito, nella sua funzione probante, dall’autocertificazione o dalla presentazione dei soli F24 e dei bollettini utilizzati per il pagamento dei contributi previdenziali. Ciò poiché la produzione di questi documenti non consente alla stazione appaltante di controllare, ai fini del contrasto del lavoro sommerso, se siano stati davvero assolti gli oneri contributivi per tutti i dipendenti. Funzione del Durc (Dl 210/02, convertito dalla legge n. 266/02) è attestare la regolarità negli adempimenti contributivi rispetto ad Inps, Inail e Cassa edile riguardo agli appalti pubblici e privati soggetti a titolo edilizio espresso.
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