L’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’ambito di applicazione dell’imposta di bollo in relazione ai certificati anagrafici richiesti dagli studi legali per la notifica di atti giudiziari ed alla riscossione delle multe della polizia stradale.
Con la risoluzione n. 24 del 18 aprile 2016 ritiene che i certificati anagrafici possono beneficiare del regime di esenzione dall'imposta di bollo, ex articolo 18, comma 1, del Dpr n. 115/2002, se:
‘antecedenti’,
‘necessari’
e ‘funzionali’ ai procedimenti giurisdizionali.
Il legislatore, non fa distinzione tra i termini procedimento e processo.
Pertanto, anche i certificati anagrafici richiesti dagli studi legali ad uso notifica atti giudiziari, in quanto trattasi di atti funzionali al procedimento giurisdizionale, devono ritenersi esenti dall’imposta di bollo.
In tal caso, sul certificato rilasciato senza il pagamento dell’imposta di bollo andrà indicata la norma di esenzione, ovvero l’uso cui tale atto è destinato.
Con la risoluzione n. 25 del 18 aprile 2016, l'Agenzia chiarisce che la sanzione amministrativa per violazione delle disposizioni recate dal Codice della strada irrogata nell’esercizio di potestà amministrativa deve essere ricondotta nell’ambito delle entrate extra tributarie dello Stato o degli enti locali, anche gli atti relativi alla riscossione della citata sanzione.
Pertanto, le quietanze di pagamento, emesse dagli organi della polizia stradale a seguito della riscossione di proventi contravvenzionali, sono esenti dall’imposta di bollo.
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