CCNL terziario. Indennità di malattia direttamente al lavoratore dall’azienda

Pubblicato il 27 aprile 2011 Lo scorso 6 aprile 2011 è stato definitivamente siglato l’accordo di rinnovo per le imprese del commercio (Ccnl del terziario, a firma separata). L’accordo contiene una clausola secondo cui è riconosciuta alle aziende la possibilità di corrispondere direttamente il pagamento dell’indennità di malattia al lavoratore, esonerando l'impresa dal versare i contributi assicurativi all’Inps. Ciò in attuazione dell’articolo 20 del Dl 112/2008, convertito in legge n. 133/2008.

Il pagamento diretto dell’indennità di malattia al lavoratore a carico delle aziende è già riconosciuto in alcuni settori, per alcune categorie lavorative, quali: i dirigenti, gli impiegati, i viaggiatori e i piazzisti dell’industria dell’artigianato; i dirigenti, gli impiegati e i piazzisti del terziario; i dipendenti del credito; i dirigenti e gli impiegati dell’agricoltura.

Le aziende del commercio che vogliono avvalersi della facoltà di corrispondere direttamente, in sostituzione dell’Inps, la suddetta indennità di malattia devono darne comunicazione all’Istituto di previdenza, rendendo così nota la volontà di uscire dalla cosiddetta “copertura indiretta”.

Secondo quanto previsto nel nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro – spiegano le aziende - la scelta può essere fatta “per riequilibrare gli effetti distorsivi derivanti dalla differenza di aliquote contributive tra i vari settori economici e dal rapporto sbilanciato tra contributi incassati dall’Inps e prestazioni erogate”. Si tratta, cioè, di un miglior modo e soprattutto più efficiente di gestire le risorse economiche delle imprese: ai lavoratori andranno comunque le somme accantonate per il trattamento economico di malattia, ma le prestazioni non erogate non finiranno più nelle casse dell’Inps.

Nell'ipotesi in cui l’impresa decidesse di lasciare l’indennità di malattia a carico dell’Inps, si deve valutare, caso per caso, il tipo di contratto in oggetto (impiegati, operai, ecc...) e riscontrare se è a tempo determinato o indeterminato. Se il contratto è a tempo indeterminato, l’indennità spetta per tutti i giorni coperti da certificato medico, per un massimo di 180 giorni nell’anno solare. Se il contratto è a tempo determinato, la stessa indennità spetta per i giorni coperti da certificazione medica, da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 180 giorni nell’anno solare.
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