La Corte Costituzionale, con sentenza n. 296/08, ha statuito, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 15 dell'allegato al rdl n. 1948 dell'11 ottobre 1934, che il viaggiatore può citare in causa le Ferrovie anche senza il preventivo reclamo amministrativo. La questione è stata sollevata dal Giudice di Pace di Roma, nell'ambito di un giudizio contro Trenitalia per i danni subiti dal passeggero a seguito di un furto sulla tratta Milano-Lecce. La Corte ha dato ragione al Giudice di Pace in quanto il reclamo preventivo costituisce una condizione fortemente lesiva del diritto di difesa ed un ingiustificato privilegio per l'ente in relazione al principio che sancisce l'uguaglianza delle parti del contratto.
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