La circolare 28/E/2006 è intervenuta anche a disciplinare i casi di catene di controllo composte da più di tre residenti e non residenti. Il Fisco può presumere l’esistenza nello Stato della sede dell’amministrazione di società ed enti che detengono direttamente partecipazioni di controllo in società di capitali ed enti commerciali residenti, quando sono controllati, anche indirettamente, da residenti dello Stato; oppure quando sono amministrati da un consiglio di amministrazione o altro organo, formato in prevalenza da consiglieri residenti (articolo 35, comma 223/06). La norma è applicabile anche nelle ipotesi in cui tra i soggetti residenti controllanti e controllati si interpongano più sub-holding estere. La presunzione di residenza in Italia della società estera che direttamente controlla una società italiana renderà operativa, infatti, la presunzione anche per la società estera inserita nell’anello immediatamente superiore della catena societaria: quest’ultima si troverà a controllare direttamente la sub-holding estera, considerata residente in Italia.
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