Le ex municipalizzate procedono con il censimento a fini antievasione dei dati catastali degli immobili serviti dai contratti della luce, dell’acqua e del gas. I dati raccolti dalle aziende devono essere trasmessi telematicamente all’agenzia delle Entrate entro il 30 aprile di ogni anno, per essere schedati nell’anagrafe tributaria. Di fatto, la raccolta dei dati varia da azienda ad azienda, con esiti antievasione tanto più efficaci quanto più sono aggiornati i dati. Gli utenti che non indicano o indicano in modo inesatto i dati catastali sono puniti, ai sensi dell’articolo 13 del Dpr 605/73, con la sanzione da 103 a 2.065 euro. I gestori dei servizi di somministrazione che non comunicano i dati catastali all’anagrafe tributaria sono puniti, invece, con la sanzione da 206 a 5.164 euro, ridotta a metà in casi di comunicazioni incomplete o inesatte.
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