Cassazione: al contribuente la prova della non consapevolezza della falsità delle fatture

Pubblicato il 26 agosto 2009
La Cassazione, con sentenza n. 17377 pronunciata il 24 luglio 2009, ha ribaltato la decisione con cui le commissioni tributarie, provinciale prima e regionale poi, avevano annullato un avviso di accertamento con cui era stata contestata un'indebita deduzione dei costi afferenti ad operazioni inesistenti. I giudici tributari, in particolare, avevano ritenuto infondate le ragioni dell'Agenzia delle entrate per non avere, quest'ultima, fornito alcuna prova della collusione del contribuente nella intestazione fittizia delle fatture contestate. Di diverso avviso i giudici di legittimità secondo cui spetta sì all'Ufficio che contesta la deduzione dimostrare che l'operazione cui essa si riferisce è soggettivamente inesistente, ma spetta, in ogni caso, al contribuente “provare di non aver avuto consapevolezza della rilevata falsità, trattandosi di condizione necessaria al fine di ottenere la deduzione, in applicazione alla regola generale secondo cui, essendo il costo una voce che riduce il reddito imponibile, esso dev'essere provato dal contribuente e tale prova si estende a tutte le condizioni richieste dalla legge ai fini del riconoscimento della deduzione”.

Eleonora Pergolari
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL edilizia Pmi Confapi - Verbale di accordo del 15/4/2025

18/04/2025

Edilizia Pmi Confapi, nuovi minimi e altre novità

18/04/2025

CCNL Legno arredamento pmi Confapi - Verbale di accordo del 14/4/2025

18/04/2025

Legno arredamento pmi Confapi. Minimi retributivi

18/04/2025

Comunicazione e denuncia di Infortunio: dal 16 maggio applicativi aggiornati

18/04/2025

Fermo pesca 2024: indennità giornaliera fino a 30 euro

18/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy