Alla fine la Cassa di previdenza dei dottori commercialisti ha avuto ragione.
La giurisprudenza – da ultimo la Cassazione con la sentenza 16532/2015 – ha concluso che l'ente di previdenza ha giustamente applicato ad un iscritto il calcolo retributivo più penalizzante per l’entrata in vigore, dopo la maturazione dei requisiti e prima della decorrenza dell’assegno, della riforma approvata nel 2004, che ha introdotto dal 1° gennaio 2005 il criterio basato sul contributivo pro rata.
Nello specifico, la pensione di anzianità è stata riconosciuta all'iscritto con 58 anni di età e 35 di contributi, questi erano i requisiti richiesti prima dell'entrata in vigore della nuova norma, ma il calcolo della prestazione è stato effettuato con le nuove regole per il fatto che la prima finestra utile si è aperta dopo l'entrata in vigore delle stesse.
Ne è scaturito un trattamento penalizzante per l'interessato: una media reddituale estesa a 18 anni (invece che 15).
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