Il giudice della Commissione tributaria regionale del Lazio – sentenza 43 del 28 ottobre 2005 – sostiene che in caso di trasferimento di un immobile di interesse storico l’imposta di registro vada applicata in modo ordinario, non potendo essere concessa la riduzione della base imponibile calcolata sulla minore delle tariffe d’estimo prevista sugli immobili della stessa zona censuaria. L’agevolazione è cioè limitata alle imposte sui redditi, visto che l’articolo 11 della legge 413/1991 non estende il bonus anche agli immobili che formano oggetto di trasferimento e che sono soggetti all’imposta di registro.
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