Case all’asta, bonus rigoroso

Pubblicato il 05 ottobre 2008 L’agenzia delle Entrate chiarisce, con la risoluzione n. 370 del 3 ottobre 2008, che l’agevolazione per la prima casa relativa ad un acquisto effettuato in un’asta giudiziaria non può essere concessa se il decreto di trasferimento non contiene la dichiarazione del contribuente di volersene avvalere e se il contribuente non ha rivolto tale dichiarazione all’Amministrazione finanziaria prima che sia avvenuta la registrazione. Pertanto, il contribuente che presenta istanza di agevolazione con un atto integrativo all’atto di acquisto mancante della dichiarazione citata non ha diritto al rimborso della parte di imposta eccedente l’importo di quella agevolata. Le Entrate spiegano la decisione ricordando la posizione espressa dalla Cassazione nella sentenza 21379 del 2006.
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