L’agenzia delle Entrate, con la circolare n. 25/E del 21 maggio, fa il punto sull'attuale contenzioso in tema di atti traslativi di fabbricati privi di rendita catastale e per i quali sia stata presentata istanza di attribuzione della rendita. Il problema si riferisce principalmente al passato ed è oggi rilevabile solo a livello di contenzioso, dato che a seguito della radicale opera di aggiornamento del Catasto attualmente non si hanno più fabbricati privi di rendita catastale. Diversa – come detto – è la situazione degli anni precedenti al Dm 19 aprile 1994 n. 701, che ha introdotto l’auto attribuzione della rendita, quando a seguito delle varie pratiche di condono edilizio messe in atto, gli uffici catastali vennero sommersi da accatastamenti derivanti dalle suddette pratiche per cui sia i fabbricati di nuova costruzione sia quelli che erano oggetto di domanda di variazione erano privi di rendita. Il contribuente era così costretto a mettere in atto una particolare procedura presso il Catasto e l’Ufficio del registro proprio per ottenere la rendita, con la conseguenza che la base imponibile dichiarata in sede di stipula doveva essere confrontata, in un secondo momento, con la rendita così attribuita con la conseguenza dell’insorgere di un notevole contenzioso che ha visto chiamare in causa molte volte la stessa Corte di Cassazione per dirimere situazioni spinose, alimentate soprattutto dalla mancanza di una legislazione completa in materia. L’agenzia delle Entrate, con il documento di prassi 25, ha voluto fornire agli uffici le giuste istruzioni per gestire il contenzioso in atto.
Richiamando quanto già contenuto nella circolare n. 112/E/1997 e l’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, l’Agenzia ha concluso che nel gestire le controversie pendenti, gli uffici devono esaminare caso per caso le situazioni aperte in materia e proseguire “solo quelle riguardanti avvisi di liquidazione notificati entro il termine di tre anni dalla data di consegna all’ufficio della ricevuta dell’istanza di attribuzione della rendita catastale ovvero, se detta istanza è stata presentata con la procedura prevista dal DM n. 701 del 1994, dalla data di registrazione dell’atto”. Viceversa, le liti che hanno ad oggetto avvisi di liquidazione notificati oltre il predetto termine devono essere abbandonate, “sempre che non siano sostenibili altre questioni, tenendo conto dello stato e del grado di giudizio, con le modalità di rito”. L’Ufficio, nel dichiarare cessata la lite, può pretendere giustamente anche le spese di giudizio fornendo al giudice elementi che possano giustificare la compensazione delle stesse, qualora sul punto non sia stato raggiunto un accordo con il contribuente. Resta fermo che la contestazione relativa alla decadenza dell'ufficio dal potere di recuperare l'imposta può essere validamente dedotta in giudizio esclusivamente nel ricorso in primo grado.
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