Casa "promiscua", detrazione possibile

Pubblicato il 26 aprile 2005 La Corte di Giustizia Ue emana la sentenza C-25/03 del 21 aprile 2005, affermando il principio che la fattura intestata a due coniugi, dei quali uno solo è soggetto passivo d'imposta, permette che l'Iva addebitata sia detratta. La sentenza chiarisce, inoltre, che quando si realizza l'utilizzo promiscuo di un bene acquistato in comunione con un altro soggetto, il limite massimo della detrazione deriva dal minor valore tra la percentuale di utilizzo del bene e la quota di comproprietà.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL edilizia Pmi Confapi - Verbale di accordo del 15/4/2025

18/04/2025

Edilizia Pmi Confapi, nuovi minimi e altre novità

18/04/2025

CCNL Legno arredamento pmi Confapi - Verbale di accordo del 14/4/2025

18/04/2025

Legno arredamento pmi Confapi. Minimi retributivi

18/04/2025

Comunicazione e denuncia di Infortunio: dal 16 maggio applicativi aggiornati

18/04/2025

Fermo pesca 2024: indennità giornaliera fino a 30 euro

18/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy