Casa "promiscua", detrazione possibile

Pubblicato il 26 aprile 2005 La Corte di Giustizia Ue emana la sentenza C-25/03 del 21 aprile 2005, affermando il principio che la fattura intestata a due coniugi, dei quali uno solo è soggetto passivo d'imposta, permette che l'Iva addebitata sia detratta. La sentenza chiarisce, inoltre, che quando si realizza l'utilizzo promiscuo di un bene acquistato in comunione con un altro soggetto, il limite massimo della detrazione deriva dal minor valore tra la percentuale di utilizzo del bene e la quota di comproprietà.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Sezioni Unite Cassazione: annullamento e sostituzione di atto viziato con uno peggiorativo

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy