A seguito dell'abrogazione dell'art. 13 del dm 37/2008, è venuto meno l'obbligo “formale” di allegare all'atto traslativo dell'immobile la dichiarazione di conformità degli impianti alle norme di sicurezza. Rimangono, comunque, in vigore gli obblighi “sostanziali” di consegna, in caso di vendita, della dichiarazione di conformità (art. 1477 c.c.), e di garanzia dai vizi ex artt. 1476, 1490 e 1492 c.c. La conformità o meno degli impianti non incide, tuttavia, sulla possibilità di vendere gli immobili, qualora vi sia il consenso di tutte le parti. In ogni situazione, però, in linea di principio, lo status degli impianti va accertato. La non conformità, infatti, ha notevoli riflessi pratici in quanto non permette il rilascio del certificato di agibilità, aumenta i rischi per la sicurezza personale. Inoltre, in tali ipotesi, difficilmente gli istituti di credito concedono finanziamenti.
Per quel che concerne la dichiarazione di conformità, questa, ai sensi dell'art. 7 del Dm n. 37/2008, deve essere rilasciata dall'impresa installatrice al committente e deve riguardare, altresì, le parti condominiali comuni, anche se non è prevista la possibilità di consegnare agli inquilini la relativa documentazione se questa è affidata all'amministratore.
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