Cartelle “mute” nulle da giugno

Pubblicato il 07 marzo 2008

L’Agenzia detta con una circolare (numero 16 di ieri) la strategia difensiva che gli uffici locali adotteranno nel contenzioso tributario, inserendosi nel dibattito alla cui base sta la questione delle cartelle “mute”, definite tali per l’omessa indicazione del responsabile del procedimento, previsto dall’articolo 7 della legge 212/2000, lo Statuto per i diritti del contribuente. La posizione assunta dal Fisco è, in effetti, che il richiamato articolo 7 dello Statuto si limita ad individuare gli elementi che gli atti devono contenere, non prevedendo per essi la nullità quale conseguenza dell’omissione. Del resto, quando il legislatore, con la medesima norma, ha inteso sancire la sanzione per ulteriori e diverse irregolarità, lo ha fatto espressamente. In più, il documento di prassi numero 16 sostiene che le cartelle di pagamento contengono l’indicazione del responsabile del procedimento, che è il direttore dell’Ufficio. Un’indicazione non nominativa che, però, è ritenuta sufficiente ai fini della legittimità dell’atto.

Dal sapore pro-contribuente é, diversamente, la conclusione cui giunge la Ctr Lazio nella sentenza 7/9/08, depositata in segreteria il 13 febbraio. Dice che è illegittima la cartella di pagamento in cui non siano stati tassativamente indicati i dati del responsabile del procedimento. La decisione s’ispira all’ordinanza 377/2007 della Consulta, stabilendo come la cartella di pagamento sia un complesso procedimento cui applicare le disposizioni del sopraccitato articolo 7 dello Statuto dei contribuenti nel significato, però, opposto a quello che ad esso è stato attribuito dalla circolare 16/E/2008. Esiste, però, anche un orientamento avverso di alcuni collegi tributari, tra cui la Ctr Veneto (sentenza 49/59/08) e la Ctp Milano (sentenza 510/41/07). La Commissione regionale veneta, in particolare, ha ritenuto legittima la cartella priva dei dati, mentre per i giudici di Milano la mancata indicazione del responsabile del procedimento è funzionale a una violazione del diritto di difesa e di motivazione dell’atto.

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