L'Inps, con il messaggio n. 8205 del 2007, fornisce spiegazioni sulle modifiche alla cartella di pagamento e agli aggi degli agenti di riscossione. Nel merito viene chiarito che la legge 286/06 riguardo ai diritti degli agenti di riscossione - ex concessionari - stabilisce che:
- in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella l'aggio di remunerazione del servizio di riscossione è a carico del debitore in misura non superiore al 5% delle somme iscritte a ruolo e la parte dell'aggio che resta è a carico dell'ente creditore;
- nell'ipotesi, invece, in cui il pagamento venisse effettuato dopo il sessantesimo giorno, l'aggio sarebbe integralmente a carico del debitore.
Lo scopo della norma è quello di trasferire sui debitori gli oneri dell'attività di riscossione coattiva in modo da evitare che i cittadini debbano sostenere i costi che derivano dagli inadempimenti che originano le iscrizioni a ruolo. Le modifiche decorrono dai ruoli con data di consegna 25 marzo 2007. Si ricorda che il tema è stato trattato nel decreto dell'agenzia delle Entrate pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” del 21 febbraio 2007.
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