Cartelle esattoriali Inps in linea con le Entrate

Pubblicato il 30 marzo 2007

L'Inps, con il messaggio n. 8205 del 2007, fornisce spiegazioni sulle modifiche alla cartella di pagamento e agli aggi degli agenti di riscossione. Nel merito viene chiarito che la legge 286/06 riguardo ai diritti degli agenti di riscossione - ex concessionari - stabilisce che:

 

- in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella l'aggio di remunerazione del servizio di riscossione è a carico del debitore in misura non superiore al 5% delle somme iscritte a ruolo e la parte dell'aggio che resta è a carico dell'ente creditore;

- nell'ipotesi, invece, in cui il pagamento venisse effettuato dopo il sessantesimo giorno, l'aggio sarebbe integralmente a carico del debitore.

 

Lo scopo della norma è quello di trasferire sui debitori gli oneri dell'attività di riscossione coattiva in modo da evitare che i cittadini debbano sostenere i costi che derivano dagli inadempimenti che originano le iscrizioni a ruolo. Le modifiche decorrono dai ruoli con data di consegna 25 marzo 2007. Si ricorda che il tema è stato trattato nel decreto dell'agenzia delle Entrate pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” del 21 febbraio 2007.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Giudizio abbreviato: sospensione pena e non menzione con rinuncia a impugnare

23/12/2024

Disegno di legge annuale sulle PMI, novità sul tavolo del Consiglio dei Ministri

23/12/2024

Agevolazione prima casa: chiarimenti in caso di dichiarazione di successione tardiva

23/12/2024

Acconto Iva 2024

23/12/2024

Legge Bilancio 2025: misure per fisco e imprese

23/12/2024

NASpI: mappa delle novità in vigore e in arrivo

23/12/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy