La Corte di cassazione, con la sentenza n. 18448 del 18 settembre 2015, chiarisce che la nullità degli atti tributari, non potendo essere rilevata dal giudice, abbisogna di una specifica eccezione sollevata sin dal ricorso introduttivo proposto tempestivamente.
Si spiega che la sanzione di nullità - ex articolo 42 del Dpr 600/73 – per vizi di sottoscrizione, di motivazione o di mancata allegazione di documenti citati, non è direttamente rilevabile d’ufficio dal giudice. I vizi dell'avviso vanno eccepiti a pena di decadenza in primo grado. La parte ricorrente deve indicare puntualmente gli elementi individuanti e caratterizzanti il fatto processuale di cui richiede il riesame. E' indispensabile che il motivo del riesame contenga tutte le precisazioni, i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione.
Dunque, gli avvisi di accertamento affetti da nullità se non impugnati tempestivamente, in primo grado, si consolidano legittimando la pretesa del Fisco.
Nel caso di specie, tali avvisi, prodromici alla pretesa, avevano firme di sottoscrizione illeggibili ed erano privi di sigillo, timbro e indicazione della qualifica del funzionario competente. Se il ricorrente avesse presentato ricorso introduttivo tempestivamente le cartelle di pagamento, poiché riferite ad atti affetti da vizi di nullità, erano da annullare.
La sentenza potrebbe avere riflessi sulla questione della validità degli atti sottoscritti dai funzionari fiscali decaduti per la sentenza 37/2015 della Consulta.
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