Capitali di rischio, meno limiti per le società

Pubblicato il 11 aprile 2009

Il decreto incentivi introduce importanti novità nel campo del diritto societario. In particolare, con riguardo all'acquisto di azioni proprie da parte di società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il limite del decimo del capitale sociale viene ampliato alla quinta parte del capitale stesso. Tale ampliamento riguarda anche le ipotesi disciplinate dall'art. 2357-bis c.c.

 Altra novità concerne l'opa totalitaira, disciplinata dall'art. 106, comma 1 del Tuf: è ora previsto che la Consob disciplini con regolamento le ipotesi in cui l'obbligo di offerta consegua ad acquisti superiori al 5% da parte di coloro che già detengono la partecipazione indicata nel comma 1 senza disporre della maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria.

Rilevante novità anche in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti ai sensi dell'art. 120 comma 2 del Tuf; la Consob, in questi casi, in presenza di esigenze di tutela degli investitori, nonché di efficienza e trasparenza del mercato, può prevedere, con provvedimento motivato e per un periodo limitato di tempo, delle soglie inferiori al 2% per le società con elevato valore di mercato e con azionariato diffuso.

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