Le Sezioni unite civili della Cassazione, con sentenza n. 553 del 14 gennaio 2009, hanno precisato che gli istituti della risoluzione e del recesso sono due rimedi all'inadempimento contrattuale di natura diversa che devono, pertanto, essere esperiti alternativamente, non sussistendo fungibilità tra i due all'interno di uno stesso procedimento giudiziario. Sebbene i due rimedi presentino la stessa causa petendi – precisano i giudici di legittimità – l'istituto della risoluzione è giudiziale e volto all'integrale risarcimento mentre quello del recesso è un rimedio stragiudiziale che prevede un indennizzo “forfettizzato”. Così, il contraente non inadempiente deve scegliere se recedere e trattenere la caparra o agire in giudizio per il risarcimento integrale e non potrà, successivamente, mutare l'azione intrapresa.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".