Canone Tv Modello non detenzione

Pubblicato il 06 dicembre 2016

E' meglio anticiparsi con la dichiarazione di non detenzione di un apparecchio televisivo. Anche se si può presentare fino al 31 gennaio 2017, l'agenzia delle Entrate consiglia di farlo entro il 31 dicembre (entro il 20 del mese se la comunicazione non avviene in via telematica) per evitare l’addebito di gennaio con conseguente necessità di richiedere successivamente il rimborso.

L'incombenza è dovuta a seguito della Stabilità 2016, che ha disposto dal 2016 la presunzione di possesso della tv in presenza di utenza elettrica nella residenza anagrafica. Nei casi in cui nessun componente della famiglia anagrafica tenuta al versamento del canone sia titolare di contratto elettrico di tipo domestico residenziale è previsto il pagamento del canone mediante il modello F24.

Addebito in bolletta

Con la Legge di stabilità 2016 (art. 1, c. da 152 a 159, L.208/15) sono state introdotte delle novità riguardanti il canone di abbonamento:

L'addebito del canone è reso, così, automatico in bolletta: dieci rate da gennaio ad ottobre di ogni anno.

Anche i residenti all’estero devono pagare il canone se detengono un’abitazione in Italia dove è presente un apparecchio televisivo.

In caso di possesso di apparecchi radio o TV nei locali della propria attività, il canone TV speciale, cioè per gli esercizi pubblici, continuerà invece ad essere pagato con le modalità tradizionali.

Come si supera la presunzione di possesso

La presunzione di possesso si supera, evitando l’addebito del canone nella bolletta della luce per l’intero anno, con una dichiarazione sostitutiva in cui si attesta di non detenere televisori (né il diretto interessato né altro componente della famiglia anagrafica) in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di un’utenza elettrica.

Dichiarazione sostitutiva per acquisire l’esenzione per l’intero anno

Nei siti internet dell’Agenzia delle Entrate e della Rai è disponibile un modello ad hoc, che può essere presentato:

La dichiarazione non veritiera, comporta sanzioni anche penali.

Ha validità annuale: bisognerà presentarla ogni dodici mesi.

Apposite Faq sono disponibili nella sezione dedicata.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy