Canone in bolletta, rimborso

Pubblicato il 03 agosto 2016

L'addebito del canone in bolletta deriva da una presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui il soggetto ha la propria residenza anagrafica.

L'agenzia delle Entrate ora individua le modalità di presentazione dell’istanza di rimborso, approvando il relativo modello (disponibile, sui siti dell’Agenzia delle Entrate e della Rai), in caso la presunzione sia errata.

Se il canone non era dovuto

L'Agenzia, con provvedimento n. 125604 del 2 agosto 2016, spiega che la presentazione dell’istanza di rimborso potrà avvenire direttamente dall’intestatario della bolletta o dai suoi eredi:

Gli intermediari abilitati che presentano l’istanza su incarico dei contribuenti devono:

Tali documenti devono essere resi disponibili, in caso di richiesta da parte dell’Agenzia, nel temine ordinario decennale di conservazione.

La presentazione si considera avvenuta dalla data della ricevuta telematica trasmessa dal sistema che attesta la correttezza dell’operazione.

Se spedita in formato cartaceo con raccomandata farà fede il timbro postale.

Nel modello vanno indicati i motivi del rimborso a cui il provvedimento assegna un codice.

Il rimborso

L'erogazione del rimborso sarà effettuata entro 45 giorni dalla data in cui la società elettrica ha ricevuto le informazioni utili all’effettuazione del rimborso autorizzato dalle Entrate, direttamente dalla società elettrica o dallo Sportello abbonamenti Tv della Dp 1 dell’Agenzia delle Entrate di Torino (Sat).

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